Visto il continuo pervenire di richieste di dichiarazione pervenute al presente ufficio formazione si rende noto che:
La certificazione Soccorritore Esecutore ai sensi del DGR 45819- 7474 e successive modificazioni e integrazioni NON è valida ai fini del decreto legislativo 81/08 e pertanto si invitano i Volontari che pretendono di utilizzare tale abilitazione ai fini propri lavorativi a contattare il proprio RSPP aziendale per le delucidazioni del caso.
Qualora l’attestato di formazione relativo al corso di cui al punto precedente non sia ancora stato emesso dall’organo di competenza (AREU) e qualora il Volontario abbia la necessità per fini diversi dell’esercizio del ruolo di Soccorritore Esecutore per conto di CRI Casatenovo di ottenere tale attestazione, il presente ufficio NON rilascerà più in futuro dichiarazioni verso enti privati che attestino il superamento del corso poiché non è negli scopi di questo Comitato fare da vettore per l’ottenimento di qualifiche che possano essere spese per l’esercizio professionale presso altri enti (per l’esercizio in CRI è sufficiente il verbale d’esame che viene compilato e rilasciato il giorno stesso del superamento delle prove).
Per ogni tipo di dichiarazione che il presente ufficio potrà rilasciare nei termini di Legge questa, da oggi, va richiesta esclusivamente via email all’indirizzo m.bello@cricasatenovo.it con un PREAVVISO MINIMO di 120 giorni lavorativi.
Richieste urgenti o comunque con termine inferiore a quello pocanzi indicato verranno
semplicemente ignorate senza fornire alcuna risposta.
Colgo l’occasione per augurare a tutti Buone Feste
Inf. Marco Bello
Responsabile delle attività formative
Cefra Locale
Comitato Locale di Casatenovo